Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 910-914, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), dall’01.07.2018 scatterà l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, od ogni suo anticipo, attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili. In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: I) bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; II) strumenti di pagamento elettronico; III) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; IV) oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato. L’obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici. In caso di violazione dell’obbligo in argomento, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00.