Seleziona una pagina

Con la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190 del 23.12.2014), il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione a sostegno delle famiglie concessa in riferimento alle nascite o alle adozioni avvenute dal 2015 al 2017. L’incentivo in parola viene previsto per la durata di un triennio e varia a seconda del valore dell’indicatore ISEE ed, in particolare, se questo raggiunge l’importo di Euro 7.000,00 oppure supera tale soglia (fino al raggiungimento di Euro 25.000, che come detto rappresenta il tetto massimo agevolabile). Più nello specifico: i) per i richiedenti con ISEE fino ad Euro 7.000,00, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari ad Euro 160,00 al mese (Euro 1.920,00 annuali); ii) per i richiedenti con ISEE compreso tra Euro 7.000,01 ed Euro 25.000,00, l’importo mensile dell’agevolazione spettante è pari ad Euro 80,00 al mese (Euro 960,00 annuali). Per accedere all’incentivo, i predetti soggetti – al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio – devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 25.000 annui: nel caso in cui l’indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a tale somma, i genitori non possono accedere alla nuova misura introdotta dalla Legge di stabilità. Con il recente messaggio n. 4476 del 10.11.2017, l’INPS ha invitato i potenziali fruitori a provvedere al rinnovo dell’ISEE 2017, ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017. Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato, infatti, che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso. Affinché si possa riprendere con il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, il genitore che aveva in pagamento l’assegno nel 2016 deve necessariamente: i) presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso ii) entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.