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Entro il prossimo 16.06.2017, i contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’acconto IMU 2017, determinato utilizzando l’aliquota e le detrazioni valide per il 2016. I contribuenti, in particolare, hanno la possibilità di: i) versare un primo acconto (calcolato con aliquote e detrazioni previste nell’anno precedente) pari al 50% dell’importo complessivo ed il saldo entro il prossimo 18.12.2017; ii) versare l’intera somma entro il prossimo 16.06.2017 (con possibile conguaglio in occasione della seconda rata di saldo, nel caso di modifiche disposte dal comune). Le esenzioni e riduzioni dell’imposta previste dall’ordinamento sono le medesime riconosciute nei precedenti anni, comprese le fattispecie introdotte dall’01.01.2016 (per alcune di tali ipotesi bisognerà verificare se un cambio di destinazione, avvenuto nel 2017, ha reso possibile applicare le nuove esclusioni o riduzioni): i) immobili concessi in comodato ai parenti; ii) immobili locati a canone concordatoiii) terreni agricoli situati in zone montane, collinari e nelle isole minori; iv) cooperative edilizie; v) coltivatori diretti/IAP. L’imposta dovrà essere calcolata, come consueto, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso, e dovrà essere versata tramite Modello F24 (ordinario o semplificato) o bollettino postale. I codici tributo utilizzati per il versamento sono stati individuati con le risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012, n. 33/E del 21.05.2013 e n.51/E del 21.05.2015.