La Legge di Stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19% (lett. e-bis dell’art. 15 co. 1 del TUIR) che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza: i) delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). La disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 62 del 10.03.2000. In particolare, la Legge di Stabilità 2017 incrementa, già a decorrere dallo scorso periodo d’imposta 2016 (con effetti sul Modello 730/2017) e per i peridi d’imposta successivi, l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF di cui alla lettera e-bis). Nello specifico, è stabilito che, in relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a: i) Euro 564,00 per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari a 400,00 euro); ii) Euro 717,00 per l’anno 2017; iii) Euro 786,00 per l’anno 2018; iv) Euro 800,00 a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno per il periodo d’imposta 2016 ammonterà ad Euro 107,16 (19% di Euro 564,00), rispetto all’importo massimo detraibile di Euro 76,00 (19% di Euro 400,00) riconosciuto nel Modello 730/2016 (periodo d’imposta 2015). La C.M. n. 4/E/2017 ha precisato che rientrano, altresì, nella agevolazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica: i) le spese relative alle gite scolastiche, ii) le spese per l’assicurazione della scuola e iii) ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza (a titolo meramente esemplificativo, corsi di lingua, teatro, ecc., ).