Con il D.L. n. 25 del 17.03.2017 è stata disposta: i) l’abrogazione totale della disciplina del lavoro accessorio; ii) l’abrogazione parziale delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. Con riferimento all’abrogazione del lavoro accessorio, un recente contributo dell’INPS ha fornito numerose precisazioni sull’utilizzabilità dei buoni richiesti fino allo scorso 17.03.2017. Nel dettaglio, con il messaggio n. 1652 del 14.04.2017, viene specificato che: i) l’utilizzo dei voucher e la successiva comunicazione è concessa solo per i buoni acquistati entro il 17.03.2017 (sono richiesti tutti gli adempimenti tipici dell’istituto); ii) per la riscossione da parte del prestatore restano validi i limiti temporali di 12 e 24 mesi (a seconda di chi ha rilasciato il voucher); iii) per i voucher richiesti secondo modalità telematiche e rilasciati in data successiva al 17.03.2017 viene precisato che non potranno essere utilizzati e che le somme versate verranno rimborsate con un’apposita procedura ancora da definire; iv) con riferimento al progetto “pronto badante”, attivato dalla regione Toscana, l’utilizzo dei voucher acquistati entro il 17.03.2017 è concesso fino al 31.12.2017 (in linea con la previsione generale). Ricordiamo che l’INPS, con apposito comunicato, aveva evidenziato la possibilità di continuare ad utilizzare i voucher per i servizi di baby sitting (da usufruire in alternativa al congedo parentale).