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Il Decreto Milleproroghe ha disposto, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2017, della detrazione IRPEF pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA (da ripartirsi in 10 quote annuali) relativa agli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale di Classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Conseguentemente, potranno continuare a beneficiare della detrazione in argomento le persone fisiche non esercenti attività commerciale esclusi, quindi, i soggetti IRES, come le società di capitali e gli enti non commerciali, in relazione all’IVA pagata sugli acquisti di tali unità immobiliari effettuati fino al prossimo 31.12.2017. Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate (C.M. 12/E/2016 e C.M. 20/E/2016), la detrazione spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato: i) dall’impresa che ha realizzato l’immobile; ii) dalle imprese di “ripristino” o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001. Resta naturalmente inteso che, per l’operatività della detrazione in esame è necessario l’addebito dell’IVA in rivalsa da parte del costruttore sulla vendita dell’unità immobiliare. Non sono, pertanto, ricompresi nell’ambito dell’agevolazione gli acquisti di immobili per i quali il costruttore non abbia optato per l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/72.