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Gli enti (enti associativi non commerciali e società sportive dilettantistiche) che intendono fruire del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72 sono tenuti, a norma dell’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, alla presentazione del Modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione. Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazioni dei dati comunicati (salvo alcune eccezioni), occorre presentare nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Conseguentemente, entro il prossimo 31.03.2017 occorrerà presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2016. Ricordiamo che, in ogni caso, non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti: i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità; ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione; iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi; iv) ammontare delle entrate complessive; v) numero degli associati; vi) ammontare delle erogazioni liberali; vii) ammontare dei contributi pubblici. Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo Modello EAS qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 12/E/2010). Ad ogni modo, qualora l’ente fosse tenuto alla ripresentazione del Modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che nel nuovo modello ripresentato occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subito variazioni. La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il Modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati, sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Si osserva, infine, che la remissione in bonis sembrerebbe applicabile anche al caso di specie, posto che la presentazione del Modello EAS “aggiornato” appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali. Il Modello EAS “aggiornato” potrebbe, quindi, essere presentato tardivamente (entro il 30.09.2017, termine di presentazione della dichiarazione del Modello Redditi 2017), con il versamento della sanzione pari ad Euro 250,00.