Seleziona una pagina

Con la Circolare n. 39 del 27.02.2017, l’INPS ha illustrato la disciplina applicativa del “premio alla nascita” di Euro 800, previsto dall’articolo 1, comma 353, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ed è corrisposto dall’INPS: i) in un’unica soluzione (una tantum), indipendentemente dal reddito della richiedente; ii) su domanda della futura madre; iii) al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Per accedervi, occorre essere residenti in Italia, nonché cittadine italiane o comunitarie, oppure straniere in regola con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.Lgs. n. 30/2007. Per quanto riguarda gli eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del bonus, l’INPS precisa che la concessione può avvenire solo laddove, a partire dall’01.01.2017, si verifichi: i) il compimento del settimo mese di gravidanza; ii) il parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; iii) l’adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; iv) l’affidamento preadottivo disposto con ordinanza.