Con la Circolare n. 39 del 27.02.2017, l’INPS ha illustrato la disciplina applicativa del “premio alla nascita” di Euro 800, previsto dall’articolo 1, comma 353, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ed è corrisposto dall’INPS: i) in un’unica soluzione (una tantum), indipendentemente dal reddito della richiedente; ii) su domanda della futura madre; iii) al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Per accedervi, occorre essere residenti in Italia, nonché cittadine italiane o comunitarie, oppure straniere in regola con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.Lgs. n. 30/2007. Per quanto riguarda gli eventi in relazione ai quali è possibile beneficiare del bonus, l’INPS precisa che la concessione può avvenire solo laddove, a partire dall’01.01.2017, si verifichi: i) il compimento del settimo mese di gravidanza; ii) il parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; iii) l’adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; iv) l’affidamento preadottivo disposto con ordinanza.