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Con il D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con Legge n. 225 del 01.12.2016, il legislatore ha introdotto una procedura straordinaria di rottamazione delle cartelle di pagamento (nonché degli atti di ingiunzione degli enti locali e degli accertamenti esecutivi). La procedura prevede, sostanzialmente, la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale con stralcio delle somma dovute a titolo di sanzioni aggiuntive e interessi di mora (viene quindi previsto il pagamento di capitale, interessi e aggi di riscossione). Con messaggio INPS n. 824 del 24.02.2017, sono state fornite alcune ulteriori precisazioni in relazione alla regolarità contributiva di quei soggetti che presentano istanza ai fini della rottamazione delle cartelle: l’Istituto ha chiarito che la presentazione del modello in sé non comporta alcun automatico riconoscimento della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC. Affinché la procedura esplichi i propri effetti (anche in termini di regolarità contributiva), sarà necessario procedere al pagamento delle somme. Sulla base di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 30.01.2015 (articolo 3, comma 2, lettera b)), la regolarità contributiva potrà essere attestata dopo il pagamento della prima rata prevista dal piano di rottamazione.

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione della domanda scade il prossimo 31.03.2017.