L’articolo 7-quater, comma 31, del D.L. n. 193/2016 ha stabilito, a decorrere dal 02.12.2016, che in presenza di Deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore ad Euro 1.000) – i soggetti “privati” possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), sia il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita IVA, i quali continuano ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking). Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite il Modello F24: i) per i Modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, questi devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indifferentemente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi (soggetti privati); ii) per i Modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei Modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, per tutti i contribuenti (titolari di partita IVA e non), unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè Banche, Poste e Agenti della riscossione.