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L’articolo 1, comma 547, lettera b), della Legge n. 232/2016, ha introdotto l’articolo 55-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), con l’obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese mediante la tassazione proporzionale, con l’aliquota del 24% degli utili trattenuti all’interno delle medesime. È prevista, inoltre, l’ammissione in deduzione dal reddito d’impresa delle somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili IRI, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata IRI, al netto delle perdite IRI residue. Nel corso del Telefisco del 02.02.2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per calcolare il plafond di deducibilità delle distribuzioni di utili, il reddito IRI dell’anno deve essere assunto nel proprio importo lordo. Conseguentemente, il suddetto plafond di deducibilità è pari al reddito di impresa del periodo d’imposta (da assumere con segno negativo in caso di perdita) a cui occorre aggiungere gli imponibili IRI (tassati al 24%) degli anni precedenti, non ancora prelevati, detratte però le perdite riportabili a nuovo. È stato confermato, inoltre, che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabili. Dopo il loro utilizzo in compensazione, infatti, il plafond IRI si determina sommando solamente gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).