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Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 03.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l’imposizione sostitutiva. Si ricorda, infatti, che l’articolo 7-quater, comma 24, del D.L. n. 193 del 22.10.2016  (convertito con Legge n. 225 dell’01.12.2016), modificando l’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l’opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporta l’applicazione di sanzioni pari a: i) Euro 100,00 se il ritardo è superiore a 30 giorni; ii) Euro 50,00 se il ritardo non è superiore a 30 giorni. La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere “salvate” anche le mancate proroghe scadute prima del 03.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco 2017, è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se: i) il contribuente ha effettuato i relativi versamenti; ii) ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione del redditi; iii) non ha applicato gli aggiornamenti del canone.