L’Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 1/E del 07.02.2017) ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina prescritta dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 127/2015 che ha disposto per i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, la possibilità di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. In particolare, devono essere inseriti i dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, nonché il valore dell’IVA, salvo che si tratti di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine etc. Sempre nel contesto del citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto dei dati da inviare nell’ambito della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo “spesometro” ex articolo 21 del D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 4 del D.L. 193/2016). Tale comunicazione coincide, per quanto riguarda i dati da trasmettere e le modalità di invio, con il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015. Secondo quanto indicato dalla Circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate: i) non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo “spesometro”, sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati); ii) nel campo “natura” dell’operazione, dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l’addebito dell’IVA in fattura (ad esempio, operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo “natura” dell’operazione, dovranno essere riportate l’imposta e l’aliquota applicata); iii) l’obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l’emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino ad Euro 300), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (quali, ad esempio, scontrini, ricevute, schede carburante).