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Con il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017, sono stati introdotti due particolari adempimenti: 1) il noto “spesometro” a cadenza annuale, con la modifica dell’articolo 21 del D.L. n. 78/2010,  ad opera dell’articolo 4, comma I, del D.L. n. 193/2016, è stato sostituito da una comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati relativi: i) alle fatture emesse nel trimestre di riferimento, e a quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972; ii) alle bollette doganali; iii) alle note di variazione; 2) l’invio trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali), a norma del nuovo articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010.

A ragion veduta e per espressa previsione normativa, non vi sono mai stati dubbi circa l’esclusione, dall’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, dei soggetti che si avvalgono: a) del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex articolo 27, commi I e II, del D.L. n. 98/2011 (regime che è stato abrogato, ma che è ancora applicabile per coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015); b) del regime forfettario per i lavoratori autonomi, introdotto con la Legge n. 190/2014, la c.d. Legge di Stabilità 2015, poiché tali soggetti non effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Lo stesso non è stato, invece, con riferimento al primo degli adempimenti sopra descritti. Sulla base dell’interpretazione letterale dell’articolo 4, comma I, del D.L. 193/2016, non si potevano infatti esonerare tali fattispecie di contribuenti (minimi e forfettari) dall’assolvimento dell’invio delle fatture. Sul tema, in occasione di Telefisco 2017, è però intervenuta l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che i soggetti forfettari e minimi sono esonerati anche dalla trasmissione trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, alle bollette doganali ed alle note di variazione.