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La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.) deve avvenire entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2017. Con riferimento a tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate, in occasione dei quesiti posti durante Telefisco 2017, ha precisato che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica, “… ritiene che l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del Modello 770.” Conseguentemente, qualora la CU contenga esclusivamente redditi 2016 per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del Modello 730/2017 (ad esempio, compensi corrisposti nel 2016 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), la stessa può essere trasmessa entro il termine di presentazione del Modello 770/2017 fissato al 31 luglio 2017.