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La Legge di Stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19% (lett. e-bis) dell’art. 15, comma 1, del TUIR) che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza: i) delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). La disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge 10.3.2000 n. 62. In particolare, la Legge di Stabilità 2017 incrementa, già a decorrere dallo scorso periodo d’imposta 2016 (con effetti sul Modello UNICO 2017 o Modello 730/2017) e per i peridi d’imposta successivi, l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF di cui alla lett. e-bis). Nello specifico, è stabilito che in relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a: i) Euro 564,00per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari ad Euro 400,00); ii) Euro 717,00 per l’anno 2017; iii) Euro 786,00per l’anno 2018; iv) Euro 800,00 a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno per il periodo d’imposta 2016 (Unico 2017 – 730/2017) ammonterà ad Euro 107,16 (Euro 564,00*19%), rispetto all’importo massimo detraibile di Euro 76,00 (19% di Euro 400,00) riconosciuto nel Modello UNICO 2016- 730/2016 (periodo d’imposta 2015).