Il decreto 08.08.2014, come noto, ha introdotto un incentivo sull’assunzione a tempo indeterminato o a termine di giovani lavoratori con età compresa tra i 16 ed i 29 anni, che consente ai datori di lavoro di beneficiare di un abbattimento dei costi (da 1.500 a 6.000 euro) fruibile in compensazione dei contributi. Secondo quanto previsto dai decreti attuativi, l’agevolazione si sarebbe dovuta applicare alle assunzioni effettuate fino al prossimo 30.06.2017 ma un decreto di recentissima pubblicazione ha previsto il suo superamento e l’anticipazione del termine al prossimo 31.01.2017 (salvo la possibilità di fruire dell’agevolazione fino al prossimo 28.02.2017). L’incentivo verrà, infatti, sostituito da due agevolazioni che prevedono: i) uno sgravio sui contratti di apprendistato e sulle assunzioni a tempo indeterminato operate nel sud; ii) uno sgravio sulle assunzioni tramite contratto a termine (almeno 6 mesi) o a tempo indeterminato/apprendistato. I datori di lavoro, quindi, dovranno tenere conto di tale passaggio per effettuare le richieste di incentivo: mentre per le assunzioni fino al prossimo 31.01.2017 non sussiste alcuna problematica (salvo il rispetto dell’ampio termine di fruizione del 28.02.2018), per le assunzioni operate dall’01.02.2017 il datore di lavoro potrà accedere solo ed esclusivamente alle nuove agevolazioni attivate nell’ambito di intervento di garanzia giovani. Si segnala, infine, che il bonus raddoppiato (a favore delle assunzioni di tirocinanti) è invece cessato a decorrere dal 01.01.2017.