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L’articolo 1, commi 91-94 e 97, della Legge n. 208/2015 aveva introdotto un’agevolazione, a beneficio di imprenditori e lavoratori autonomi, diretta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, mediante il riconoscimento della maggiorazione del costo del cespite, nella misura del 40%, per la deducibilità, ai soli fini delle imposte dirette, delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. super ammortamento). Tale disciplina, originariamente prevista per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata estesa al 31 dicembre 2017 – ovvero al 30 giugno 2018 nel caso in cui al 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e l’acquirente abbia corrisposto acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – a cura dell’articolo 1, commi 8-13, della Legge n. 232/2016, che ha altresì introdotto una specifica agevolazione, consistente nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni ad elevato contenuto tecnologico, nonché del 40% per i beni immateriali ad essi correlati (c.d. iper ammortamento).