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La Legge di conversione del D.L. 22.10.2016 n. 193 ha introdotto nuovi termini per il versamento delle imposte. In particolare, sono stati modificati i termini per i versamenti: i) del saldo e del primo acconto, derivanti dai Modelli UNICO e IRAP, previsti dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001; ii) del saldo IVA, previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 542/99. Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite: i) al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; ii) al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti IRES, i versamenti devono, invece, essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e non entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai Modelli UNICO e IRAP, stabiliti al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non solari”. Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati (es. addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex Legge 190/2014, ecc.). Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa, ecc.). Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 interessano anche i termini di versamento del saldo IVA, anche per effetto dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA. Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall’01.01.2017.