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I soli imprenditori individuali – esclusi, quindi, gli iscritti alla gestione separata od altre casse di previdenza, che applicano il regime forfetario, possono beneficiare dell’agevolazione contributiva contemplata dalla Legge 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d’imposta successivi), nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS. In particolare, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell’agevolazione contributiva in argomento, devono presentare: i) l’apposita domanda in via telematica, accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS; ii) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS. Diversamente, i soggetti già esercenti attività d’impresa hanno l’onere di compilare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato (vale a dire entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016), il Modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS. Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che, se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso (2017) e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell’anno successivo (2018); in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempre che il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.