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L’articolo 1, comma 547 e 548, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, a decorrere dall’01.01.2017, la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), applicabile, su opzione, da imprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, che adottano la contabilità ordinaria. Possono, inoltre, accedere al Regime IRI, le società di capitali che integrano i requisiti per l’opzione della c.d. “piccola trasparenza fiscale” di cui all’articolo 116, comma 1, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Sono, invece, esclusi dall’applicazione del regime in argomento, i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici. Si accede al Regime IRI, previo esercizio di apposita opzione da comunicarsi in sede di dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione e per i quattro periodi d’imposta successivi. L’opzione, rinnovabile al termine del quinquennio per ulteriori 5 anni, permette di assoggettare il reddito d’impresa reinvestito nella società con la medesima aliquota prevista per i soggetti passivi IRES (24%). Diversamente, gli utili prelevati dall’impresa rimangono imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d’impresa. L’IRI non produce effetti neppure ai fini della contribuzione, le cui aliquote devono, pertanto, essere applicate sul reddito d’impresa lordo.