La Legge di Stabilità 2017 è intervenuta sulla tassazione delle imprese in contabilità semplificata (c.d. imprese minori) – che non hanno esercitato l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 600/73 – prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (e del valore della produzione ai fini IRAP) in favore dell’adozione del principio di cassa. La prima conseguenza dell’adozione del regime semplificato consiste nell’adeguamento del sistema di registrazione contabile adottato finora, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità: i) l’istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese, in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento; ii) in luogo dell’istituzione dei registri cronologici, è ammessa la possibilità di tenere i soli Registri IVA, purché questi siano “integrati” con l’annotazione separata dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti (con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono); tali componenti non pagati e riscossi nell’anno dovranno essere riportati sui Registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria. Infine, previo esercizio di un’apposita opzione (vincolante per almeno un triennio), è possibile optare per la tenuta dei Registri IVA senza operare sugli stessi alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti: in tal caso, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento (ad esempio, tutti i documenti e le fatture che risultano annotate entro il 31.12.2017, sono considerati incassati o pagati nel 2017).
Alla luce di quanto sopra, si invitano tutti i Clienti dello Studio, interessati dalle presenti disposizioni, a prendere contatto per la valutazione di convenienza all’adesione ad uno o l’altro nuovo sistema contabile, scelta che, inevitabilmente, produce, in termini amministrativi, differenti risvolti.