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Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016), il legislatore ha disciplinato che, a decorrere dal 2017, le imprese in contabilità semplificata determineranno il reddito d’impresa applicando il principio di cassa. Dal 2017, pertanto, la scelta di transitare o di continuare ad applicare il regime di contabilità semplificata deve essere ponderata considerando, appunto, le modifiche che ha apportato la Legge di bilancio 2017. Dal 1° gennaio 2017, l’adozione di tale regime comporterà l’automatica adozione del principio di cassa, in luogo di quello di competenza, nella determinazione del reddito.

NUOVA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Dal punto di vista reddituale, in base al nuovo comma 1 dell’art. 66 del TUIR, il reddito imponibile sarà determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi di cui agli artt. 57, 85 e 89 del TUIR, percepiti nel periodo d’imposta, e delle spese sostenute del medesimo periodo.

È confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari (art. 90 del TUIR), plusvalenze (art. 86 del TUIR), sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR), minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR). Confermato anche il comma 2 dell’art. 66, per la deduzione delle quote di ammortamento.

Come regola generale, non assumono, invece, più rilevanza le rimanenze finali e iniziali; solo all’atto del passaggio alle nuove regole, sono deducibili dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Vengono abrogati gli ultimi due periodi del comma 3 dell’art. 66, che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro.

Inoltre, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, viene disciplinato (similmente a quanto previsto per il regime di vantaggio ex DL 98/2011) il trattamento dei componenti reddituali nell’ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa; in sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.