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La Legge di Bilancio per il 2017, al comma 308, prevede l’introduzione di una nuova agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono. Contrariamente a quanto previsto nelle precedenti formule agevolative (in particolare, Legge n. 190/2014 e Legge n. 208/2015) lo sgravio non sarà generalizzato a tutte le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato), ma verrà riservato a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro sei mesi dall’assunzione ed hanno effettuato un percorso di alternanza scuola-lavoro, nonché ai dipendenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. Tali categorie di soggetti potranno beneficiare di uno sgravio contributivo, per tre anni, del 100% dei contributi (nel limite di 3.250 euro annui), a condizione che le assunzioni intervengano nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018. Con riferimento alle problematiche di diritto transitorio, si deve osservare che a fronte delle variazioni agevolative che interverranno dal 01.01.2017 rispetto a quelle applicabili fino al 31.12.2016, i datori di lavoro potrebbero trovare convenienza: i) nell’anticipare le assunzioni programmate di personale che non rientra nel nuovo ambito di applicazione dell’incentivo; ii) nel posticipare l’assunzione al 01.01.2017 dei lavoratori che potrebbero rientrare nel nuovo incentivo (in funzione dei minori limiti dello sgravio).