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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016, avvenuta in data 02.12.2016, è stato previsto l’innalzamento ad Euro 30.000 (rispetto al previgente limite di Euro 15.000) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all’esposizione in dichiarazione o sul Modello TR) da parte del soggetto richiedente. Al di sopra della soglia di cui all’art. 38-bis, co. 3 e 4, del D.P.R. 633/72 (incrementata ad Euro 30.000), invece, per l’esecuzione dei rimborsi IVA è necessario: i) per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul Modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale; ii) presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, per i soggetti in stato di “osservazione fiscale” (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ritiene, infine, che la nuova soglia di Euro 30.000 sia applicabile già a partire dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione IVA 2017.