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Come noto, l’art. 11, co. 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, ha introdotto, dal 1 ottobre 2014, ulteriori vincoli per l’utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. I vincoli in commento hanno sostanzialmente riguardato le seguenti “categorie” di modelli F24: i) modelli a saldo zero, ossia i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, risulta essere di importo pari a zero, i quali devono essere presentati da TUTTI i contribuenti (titolari di partita IVA e non) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; ii) modelli con saldo a debitoma con compensazioni, fattispecie per cui la presentazione deve avvenire per TUTTI i contribuenti (titolari di partita IVA e non) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste ed agenti della riscossione); iii) con saldo a debitosenza compensazioni, fattispecie per cui occorre distinguere tra titolari di partita IVA e soggetti privati: a) per i titolari di partita IVA, risulta applicabile, indipendente dall’importo esposto sulla delega, il generale obbligo di versamento esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa; b) per i soggetti privati, occorre fare riferimento, invece, all’ammontare dell’importo da versare, ovvero se lo stesso è superiore ad Euro 1.000,00, ovvero inferiore a tale soglia. In quest’ultima ipotesi (debito inferiore ad Euro 1.000,00) è possibile presentare il modello F24 anche in modalità cartacea, oppure avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati (modalità obbligatoria per i saldi a debito superiori ad Euro 1.000,00). Ed è proprio con riferimento a tale ultimo vincolo che interviene l’art. 7-quater, co. 31, D.L. n. 193/2016, introdotto in sede di conversione in Legge del citato decreto. Infatti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall’ammontare dell’importo dovuto (maggiore o inferiore ad Euro 1.000,00) – i soggetti “privati” potranno provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (Entratel / Fisconline / remote – home banking), ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita IVA, i quali continueranno ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fisconline / remote – home banking).