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Con l’articolo 1, commi da 353 a 360, della Legge n. 205 del 27.12.2017, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo espresso, la disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Il nuovo istituto, in buona sostanza, consente di svolgere in forma lucrativa l’attività sportiva dilettantistica a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti, tra i quali i seguenti: i) l’indicazione nella denominazione o nella ragione sociale della dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; ii) l’oggetto sociale deve prevedere l’organizzazione o la gestione di attività sportive dilettantistiche; iii) nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un direttore tecnico in possesso di specifici titoli di studio. Con riferimento al trattamento fiscale di tali società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, viene prevista la riduzione del 50% dell’aliquota IRES applicabile (dal 24% al 12%). Vengono, inoltre, previste alcune specifiche relativamente ai rapporti instaurati dalla S.S.D. a scopo di lucro con i collaboratori. Nel dettaglio: i) per i contratti co.co.co. stipulati da A.S.D. e S.S.D. riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi (art. 67 TUIR); ii) per i contratti di co.co.co. stipulati da S.S.D.L. riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 TUIR.